Resoconto Reclami Anno 2021

Reclami

Procedura di gestione dei reclami

Il rispetto della normativa di settore e la correttezza nella conduzione degli affari e nelle relazioni con la Clientela sono elementi fondamentali nello svolgimento dell’attività bancaria.

Cherry Bank S.p.A. attua politiche di relazione volte a favorire il rafforzamento del legame fiduciario con i propri Clienti e all’individuazione delle relative esigenze in tutte le fasi del rapporto e, in particolare, nel caso di insoddisfazione e potenziale conflittualità.

Per eventuali contestazioni in merito alle relazioni intrattenute con il Nostro Istituto, il Cliente può presentare un Reclamo secondo una delle seguenti modalità:

  • a mezzo lettera:
    1. consegnata a mano ad una delle Filiali di riferimento che rilascerà relativa ricevuta;
    2. con invio tramite posta ordinaria o raccomandata A/R all’indirizzo dell’Ufficio Reclami preposto:
      Cherry Bank S.p.A.
      Ufficio Reclami
      Via San Marco n. 11, 35129 – Padova (PD)
  • a mezzo e-mail all’indirizzo reclami@cherrybank.it;
  • a mezzo Posta Elettronica Certificata reclami@pec.cherrybank.it

Il Reclamo dovrà contenere:

  • Generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza ed e-mail, recapito telefonico fisso e mobile e, in caso di persona giuridica, ragione sociale, indirizzo sede legale ed i dati del rappresentante legale);
  • Dati identificativi del credito o del rapporto oggetto di contestazione;
  • Oggetto della contestazione e relative motivazioni;
  • Eventuale documentazione a supporto del Reclamo.

L’interazione con il personale preposto alla gestione dei reclami è gratuita per il Cliente, fatte salve le spese normalmente connesse al mezzo di comunicazione adottato (ad esempio, costo della telefonata a tariffazione non maggiorata).


Cherry Bank S.p.A. provvederà a fornire riscontro scritto inviandolo all’indirizzo indicato dal reclamante:

  • entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo per contestazioni aventi ad oggetto servizi bancari e finanziari diversi dai servizi di pagamento;
  • entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo per i reclami relativi all’attività di intermediazione assicurativa (ad eccezione dei reclami inerenti il collocamento di polizze e operazioni di cui ai rami III e V del d.lgs. n. 209/2005 – cd. “prodotti finanziari assicurativi” – sottoscritte dopo il 1° luglio 2007, a cui la Banca è tenuta a rispondere entro il termine di 60 giorni);
  • entro 15 giorni lavorativi per contestazioni aventi ad oggetto servizi di pagamento. Qualora la Banca non possa fornire una risposta entro detto termine per cause a sé non imputabili, provvederà all’invio di una comunicazione interlocutoria, indicando le ragioni del ritardo e specificando il termine, in ogni caso non superiore ai 35 giorni lavorativi, entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l’esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l’intero importo dell’operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Qualora il ricorrente non si ritenga soddisfatto delle risposte fornite da Cherry Bank S.p.A. o non abbia ricevuto risposta nei termini di legge, potrà adire l’Arbitro Bancario e Finanziario, le cui modalità operative sono descritte nella guida pratica disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it, organismo la cui finalità è dirimere, in via stragiudiziale, le controversie insorte con le Banche e gli Intermediari Finanziari oppure, in alternativa rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) seguendo le modalità indicate all’indirizzo www.acf.consob.it, o presentare un’istanza all’Organismo di mediazione “Conciliatore Bancario Finanziario” in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie con le modalità descritte all’indirizzo www.conciliatorebancario.it o ad ulteriori organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie specificati nell’Informativa sulla gestione dei reclami sotto riportata.

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